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8 febbraio 2018

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

La questione è sorta nel corso di un colloquio in sala studio, parlando con uno studioso della possibilità accedere di documentazione  che non è stata versata in Archivio di Stato.
Se la documentazione non è ancora stata versata all'Archivio di Stato competente, la responsabilità della medesima fa capo all'Ufficio Statale.
A tale proposito infatti il  D.Lgs. 42/2014 - Codice dei Beni Culturali dispone all'articolo 124 in merito alla Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti 
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (nota ).  
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero. 

Sintetizzando : sappiamo che è distinto l'accesso agli atti amministrativi, da quello espressamente previsto per finalità storiche, quindi un conto è se chiedo a un Ufficio l'accesso agli atti relativi a un concorso, finalizzato ad esempio a vedere se la mia prova è stata corretta con pertinenza, altra cosa se sto lavorando a una ricerca per una tesi di laurea.

Il Milite Ignoto